Statuto

Art. 1 – Denominazione e natura

Il Centro Ricerche Astronomiche (in sigla C.R.A.) è un’associazione di volontariato culturale, apolitica e senza fini di lucro. Ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi

Il C.R.A. ha lo scopo di:

· Riunire su base locale gli appassionati di astronomia (Astrofili), promuovere lo studio scientifico, coordinare l’attività osservativa e divulgativa;

· Favorire la circolazione di notizie di particolari fenomeni astronomici ed iniziative ad essi connesse;

· Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi inerenti il disturbo provocato da inopportuni impianti di illuminazione (inquinamento luminoso) e fornire la propria consulenza a Comuni, Enti vari e Privati allo scopo di minimizzare tali effetti.

· Stimolare l’inventiva del socio che ne ha le doti e lo agevola sia nella sperimentazione, che nella prassi per attribuire “ad personam” la scoperta scientifica.

Art. 3 – Soci

1. Possono essere soci del C.R.A. le persone fisiche residenti in Italia di qualsiasi età, sesso e razza che per preparazione, attività e serietà, siano ritenute qualitativamente idonee dal presidente. Per età inferiori ai 18 anni è obbligatorio un assenso di un genitore. La qualifica di socio è personale, ha durata illimitata e può essere recissa per dimissioni, sospensione, espulsione.
2. Per essere socio è necessario fare richiesta (anche solo verbale) al presidente o essere presentato da altro socio. Dopo opportuna valutazione, il presidente o il segretario, annoteranno sull’apposito registro, negli appositi spazi numerati le generalità, la firma dell’interessato, l’atto di assenso di un genitore (per i minori) e le eventuali annotazioni e/o variazioni successive.
3. Chiunque può essere invitato a frequentare i locali dell’associazione, ma non potrà prendere parte a nessuna attività del C.R.A. che invece sono riservate ai soci.

Art. 4 – Soci Onorari

Il presidente, sentito il parere dell’assemblea dei soci, ha facoltà di eleggere, su invito, con la qualifica di Socio Onorario quelle persone che, per particolari meriti nel campo dell’astronomia, possano fare accrescere il prestigio dell’associazione. Possono essere eletti Soci Onorari: astronomi, astrofili e persone di cultura esterne alla struttura associativa.

Art. 5 – Diritti

Tutti i soci hanno diritto a:

1. partecipare elle riunioni e all’attività del C.R.A.;
2. esprimere un voto durante le assemblee;
3. avere una tessera che ne attesti l’appartenenza all’associazione;
4. ricevere copia gratuita di eventuali pubblicazioni del C.R.A.;
5. usufruire dei materiali e delle strutture di proprietà dell’associazione, secondo modalità stabilite dal presidente.

Art. 6 – Doveri

Tutti i soci sono tenuti:

1. a osservare le norme dello statuto e del regolamento interno;
2. a osservare le delibere dell’assemblea, nonché le disposizioni del presidente;
3. a offrire la massima collaborazione secondo le proprie possibilità;
4. al pagamento della quota associativa a titolo di contributo, stabilita ogni anno dall’assemblea. Tale quota viene suddivisa per i 12 mesi dell’anno, per qui chi si iscrive per la prima volta, viene a pagare solo dal mese di iscrizione fino al 31 dicembre.

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari

Ai soci possono essere applicate le seguenti sanzioni:

· sospensione per morosità in caso di mancato pagamento delle quote annuali entro i limiti di tempo stabiliti dall’assemblea. Tale sospensione decade automaticamente al sanamento della pendenza;

· sospensione per inosservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del presidente;

· espulsione per gravi trasgressioni alle norme;

· denuncia alle Autorità Competenti per azioni altamente lesive all’immagine dell’associazione e in cui si configuri un reato contemplato nel Codice Civile della Repubblica Italiana.

Le sanzioni al 2° e 3° punto devono essere decise dall’assemblea e comunicate per iscritto al socio interessato

Art. 8 – Organi Sociali

Sono organi sociali del C.R.A.

· L’Assemblea dei soci

· Il Presidente

· Il Segretario

Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo deliberante del C.R.A.. Essa è composta dai soci, dal presidente e dal segretario. Può essere “Ordinaria e Straordinaria”. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno su ordine del presidente, per l’esame e l’approvazione dei bilanci (spese, donazioni e inventario); l’assemblea straordinaria può essere richiesta da ogni socio in formula scritta, specificando l’ordine del giorno, viene convocata ogni volta che si renda necessario deliberare su argomenti importanti ed urgenti.

La convocazione dell’Assemblea è delegata al presidente, o in sue veci dal segretario che ne fissa la data e ne da notizia agli associati mediante lettera o affissione nella bacheca della sede associativa con almeno 20 (venti) giorni di anticipo.

Art. 10 – Costituzioni e delibere

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei soci compreso il presidente. In seconda convocazione può essere presente un numero qualsiasi di soci; essa è presieduta dal presidente, mentre il segretario stilerà il verbale delle delibere sull’apposito registro, in sua assenza il presidente nominerà un segretario provvisorio. Tutte le decisioni sono valide se prese in maggioranza assoluta, vale a dire i ¾ dei soci presenti (compreso il presidente). Ogni assemblea costituita diversamente da quanto indicato negli articoli 9 e 10 deve considerarsi “legalmente non costituita” e pertanto essa non può emettere alcuna delibera.

Riunioni periodiche, occasionali ed informali non costituiscono assemblea.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente il Centro Ricerche Astronomiche di fronte agli associati, a terzi e in giudizio. Convoca e dirige le assemblee, che possono essere tenute anche fuori della sede legale. Il presidente ha facoltà di supervisionare l’operato di ogni socio; tutti i soci sono tenuti ad osservare il massimo rispetto nei suoi confronti.

In caso di assenza le veci sono fatte dal segretario.

Per particolari funzioni, il presidente può nominare, in mancanza del segretario, un socio come portavoce e delegare a Lui firma.

Esso viene eletto con voto palese da tutta l’assemblea dei soci, con almeno il 50% + 1 di voti favorevoli; una volta eletto, rimane in carica 3 (tre) anni.

Possono essere eletti alla carica di presidente, tutti i soci con almeno 2 (due) anni di tesseramento al C.R.A. che abbiano raggiunto alla data della nomina il 18° anno di età.

Art. 12 – Commissioni di studio

Al fine di attuare determinati progetti di ricerca o svolgere particolari compiti, il presidente può nominare apposite commissioni d’indagine per le quali sceglierà un responsabile tra i soci. Il responsabile deve periodicamente informare il presidente dei risultati ottenuti. Alla fine di ogni studio le commissioni potranno redigere, se lo riterranno opportuno, un resoconto e pubblicare i risultati; prima della pubblicazione il rapporto dovrà essere sottoposto e approvato dal presidente. Ogni pubblicazione diventa di proprietà del C.R.A., che ne detiene tutti i diritti, citando in ogni occasione, sempre gli autori. Ogni socio ha diritto ad avere, gratuitamente o dietro rimborso spese, copia dei lavori. Nessuno può appropriarsi dei risultati ottenuti da altri soci, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la denuncia.

Art. 13 – Albo dei lavori

Ogni attività del C.R.A. e dei suoi soci, deve essere documentata in apposito albo che deve considerarsi a tutti gli effetti patrimonio dell’associazione. In caso di necessità può considerarsi documento che attesta l’attività del gruppo. Ne è curatore il Presidente il quale provvederà , avvalendosi anche della collaborazione dei soci interessati, a recuperare il materiale documentario (copia di articoli, foto, attestati, ecc…) e conservarlo. Entrano a far parte dell’albo dei lavori anche copia degli articoli redatti da singoli soci e pubblicati sulla stampa locale o nazionale e su riviste specializzate. Il C.R.A. su tali pubblicazioni non può avanzare nessun diritto (anche economico), che resta dell’autore; l’autore stesso deve però impegnarsi a specificare la propria appartenenza all’Associazione ed accettare l’inserimento della copia dell’articolo e del suo curriculum nell’Albo, per tutti i lavori pubblicati durante il periodo di rapporto con il C.R.A.

Il Presidente è garante di tale osservanza.

Art. 14 – Compensi

Tutte le cariche all’interno dell’associazione sono gratuite e volontarie, così come ogni partecipazione all’attività del C.R.A..E’ ammesso solo il rimborso delle spese che dovranno essere documentate mediante documento fiscale o dichiarazione firmata. Gli eventuali rimborsi dovranno essere sottoposti al Presidente, il quale provvederà al rimborso della somma chiesta. In caso di indisponibilità di contante, il Presidente può convocare i soci in assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all’art. 9 per deliberare la raccolta di una somma come “autofinanziamento”.

Dall’autofinanziamento sono esclusi i soci onorari.

L’entità della somma dovrà essere la più contenuta possibile, comunque non superiore a €20 (venti) nel corso dello stesso anno.

Art. 15 – Finanziamento e patrimonio

Le entrate economiche del C.R.A. sono costituite da:

· Quote sociali (iscrizione e rinnovo) la cui entità è decisa annualmente dall’assemblea dei soci che ne stabilisce i termini di versamento.

· Autofinanziamento, regolato dall’art. 14

· Libere donazioni da parte di Enti pubblici e Privati.

Il patrimonio del C.R.A. può essere costituito da beni mobili ed immobili ed è gestito dal presidente con la collaborazione del segretario. Il Presidente è intestatario, insieme ad uno o due altri soci del libretto di risparmio. Il presidente deve informare l’assemblea su entrate e uscite. I bilanci vanno approvati dall’assemblea ed affissi in bacheca per 30 (trenta) giorni dopo l’approvazione. I beni di proprietà del C.R.A. vengono inventariati su apposito registro; l’inventario viene controllato periodicamente e vidimato annualmente dal presidente.

Oggetti di modesto valore o deperibili (cancelleria in genere) non vengono inventariati.

Art. 16 – Oggetti trovati

Qualora in sede venissero rinvenuti oggetti non inventariati (non di proprietà dell’associazione), si risale al proprietario che verrà avvisato mediante lettera raccomandata; se entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della lettera, l’oggetto non verrà ritirato dal proprietario, verrà considerato donato e quindi inventariato. Nel caso di rinvenimento di oggetti di cui si ignora la proprietà, il presidente redige un rapporto scritto che verrà affisso in bacheca per giorni 365 (trecentosessantacinque); se entro ulteriori 30 (trenta) giorni non verrà reclamato, sarà automaticamente archiviato e inventariato tra i beni dell’associazione. L’eventuale proprietario, per rientrare in possesso dell’oggetto rinvenuto dovrà presentarsi in associazione munito di valido documento di riconoscimento ed autocertificazione attestante la sua proprietà.

Art. 17 – Oggetti danneggiati

Chiunque arrechi danno ad un bene del C.R.A. è tenuto a ripararlo a proprie spese o all’acquisto dello stesso in sostituzione di quello danneggiato. In caso di danno non attribuibile alle responsabilità dell’autore, mediante accertamento da parte del presidente, la riparazione dell’oggetto è a carico dell’associazione.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

L’eventuale scioglimento del C.R.A. deve essere deliberato con assemblea straordinaria dei soci ordinari e dei soci onorari, con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti. La liquidazione viene affidata a tre soci eletti dall’assemblea, i quali ne danno annuncio alle riviste specializzate.

Tutti gli eventuali beni (compreso il libretto di risparmio), devono essere devoluti ad altra associazione simile o in mancanza, ad enti benefici scelti dall’assemblea.

Art. 19 – Controversie

Ogni controversia tra i soci potrà essere risolta dal presidente che, sentite le parti in causa cercherà di trovare una soluzione; se il problema persiste, il presidente convocherà un’assemblea straordinaria dei soci, la sua decisione sarà inappellabile a nessuna delle parti in causa potrà rifiutarla. Sarà il presidente a fare rispettare la decisione dell’assemblea e a stabilire tra i contendenti un rapporto amichevole, sottolineando la natura puramente amatoriale del proprio impegno nell’associazione.

Art. 20 – (Nota)

Questo Regolamento Interno integra e sostituisce lo statuto e le sue modificazioni, ed è stato approvato dall’assemblea dei soci con delibera n° 44 del 30/12/2002 – Dei suoi contenuti non si ammette l’ignoranza da parte degli iscritti.

Per quanto non previsto in questo regolamento valgono le leggi dello Stato Italiano.

IL PRESIDENTE
Guido Pignatiello

IL SEGRETARIO
Antonio Congedo

Prot. n° 65 Del 06/01/2003